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Le procedure familiari ex art. 66 CCII

procedure familiari ex art 66 CCII, a cura dell'Avv. Italo Grillo

Le Procedure Familiari, disciplinate dall’articolo 66 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), consentono ai membri della stessa famiglia di gestire in modo unitario le situazioni di sovraindebitamento. Questa disciplina mira a superare la frammentazione dei procedimenti, rendendo la gestione della crisi più sostenibile economicamente per l’intero nucleo familiare.

👥 1. Chi può accedere alla procedura familiare (Ambito soggettivo)

Possono presentare un’unica domanda di accesso alle procedure di sovraindebitamento i soggetti legati da specifici vincoli di parentela o convivenza. Sono considerati membri della stessa famiglia:

  • Il coniuge;
  • I parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo;
  • Le parti di un’unione civile;
  • I conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76/2016.

📌 2. Presupposti per la domanda unica

Per presentare una domanda congiunta deve ricorrere almeno una delle seguenti condizioni alternative:

  • Convivenza: i familiari devono essere conviventi al momento della domanda;
  • Origine comune del debito: il sovraindebitamento deve derivare da una causa comune (es. debito derivante da una successione ereditaria o obbligazione assunta congiuntamente).

⚙️ 3. Procedure applicabili e limitazioni

I familiari possono presentare un’unica domanda per accedere a una delle tre procedure:

  • Ristrutturazione dei debiti del consumatore;
  • Concordato minore;
  • Liquidazione controllata.

⚠️ Limite introdotto dal Correttivo-ter

Se anche uno solo dei familiari ricorrenti non è un consumatore (es. imprenditore minore o professionista), l’intero nucleo non può accedere alla “Ristrutturazione dei debiti del consumatore”. In tal caso, la famiglia potrà optare per:

  • Concordato minore;
  • Liquidazione controllata.

⚖️ 4. Principio di autonomia delle masse

Nonostante la domanda unica, il Codice tutela la responsabilità patrimoniale individuale:

  • Masse distinte: le masse attive e passive di ciascun familiare rimangono separate;
  • Divieto di commistione: l’attivo di un familiare non può essere utilizzato per pagare i debiti personali di un altro, nel rispetto dell’art. 2740 c.c.

📚 5. Aspetti procedurali e costi

🏛️ Competenza del Giudice

Se i familiari presentano richieste distinte presso tribunali diversi, la competenza spetta al giudice adito per primo, che deve coordinare le procedure. Per il radicamento della competenza è sufficiente il deposito del ricorso.

💰 Ripartizione dei costi

Il compenso dovuto all’OCC viene ripartito tra i membri della famiglia in misura proporzionale all’entità dell’attivo di ciascuno.

🗂️ Ruolo dell’OCC

L’OCC svolge i compiti del commissario giudiziale o del liquidatore e può accedere alle banche dati pubbliche (Anagrafe Tributaria, Centrali Rischi) per ricostruire la situazione economica dei familiari.

💡 6. Vantaggi economici e fiscali

💸 Riduzione dei costi procedurali

  • Compenso OCC unico per tutto il nucleo;
  • Ripartizione proporzionale in base al patrimonio di ciascuno.

📉 Transazione fiscale e Cram-down

  • Accordo transattivo con il Fisco (art. 23, comma 2-bis);
  • Cram-down fiscale anche senza adesione dell’Agenzia delle Entrate.

🏅 Misure premiali (art. 25-bis CCII) nelle procedure familiari

  • Riduzione degli interessi alla misura legale;
  • Riduzione delle sanzioni alla misura minima;
  • Falcidia del 50% su sanzioni e interessi.

📆 Rateizzazioni agevolate nelle procedure familiari

  • Fino a 72 rate mensili;
  • Fino a 120 rate in caso di grave difficoltà.

👨‍👩‍👧 Gestione unitaria del debito comune nelle procedure familiari

Se il debito ha origine comune, il Fisco valuta la proposta nel suo complesso, pur mantenendo distinte le masse dei singoli familiari.

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